Art. 8 Clausole di raffreddamento

  1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità,
    correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla
    prevenzione dei conflitti.
  2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla
    contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
    azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo
    nelle materie demandate.
  3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all’art. 6 le
    parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.