Art. 24 Comunità educante

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è
una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in
armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi
generali dell’ordinamento italiano.

Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente
ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le
famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli
organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità
educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal
Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta
formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché
l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. I
docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno
orario.