Art. 30 Periodo di prova

  1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un
    periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
    a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
    b) quattro mesi per i restanti profili.
  2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo
    di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel
    medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra
    amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
  3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
    servizio effettivamente prestato.
  4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di
    assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto
    alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
    rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da
    causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
    servizio) del CCNL del 29/11/2007.
  5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono
    soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
  6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
    in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
    preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal
    momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve
    essere motivato.
  7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
    dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
    giorno dell’assunzione.
  8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
    servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
  9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola
    volta.
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  10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di
    prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso
    l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo
    di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate
    nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o
    per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o
    categoria e profilo professionale di provenienza.
  11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato,
    vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova
    nell’amministrazione di appartenenza.