Art. 33 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di
    visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia
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    giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico,
    comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
  2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del
    computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico
    delle stesse.
  3. I permessi orari di cui al comma 1:
    a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di
    permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi
    compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
    b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
    prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
  4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
    oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
  5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per
    la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul
    monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di
    lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico
    accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla
    vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
  7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
    delle ore di permesso di cui al comma 1.
  8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un
    termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata
    urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti
    la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il
    dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.
  9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione,
    anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
    struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
  10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa
    direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della
    struttura.
  11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione
    di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del
    dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla
    malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in
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    ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per
    malattia è giustificata mediante:
    a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto
    dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità
    ordinariamente previste in tale ipotesi;
    b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
    anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei
    commi 9 e 10.
  12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
    lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico
    delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
    relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della
    disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
    economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al
    comma 11, lett. b).
  13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio è giustificata
    dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9,
    10, 11.
  14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
    periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro,
    è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
    necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo
    cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione
    all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove
    previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai
    sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate
    previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o
    calendario di terapie prescritto dal medico.
  15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di
    fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a
    recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le
    prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
    economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del
    comparto Scuola.