- Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite. - Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
Tabella B1. - A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
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