- A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove: giorni otto all’anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni
tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso. - Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data
in cui è stato contratto il matrimonio. - I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell’anzianità di servizio. - Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. - Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 1, primo e secondo alinea e comma
3 del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.
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