- Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-
bis, del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione,
può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per
un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione. - Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando
la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. - Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
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