Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza

  1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
    debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad
    astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di
    congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti
    dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
  2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo
    in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della
    certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 –
    con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione
    dell’inizio e della fine del relativo periodo.
  3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo
    di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
  4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio
    a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
  5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera
    nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
    comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario
    medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il
    congedo.
  6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
    a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è
    nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della
    lavoratrice.
  7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di
    protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra
    amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa
    comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
    suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme
    in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata
    dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di
    inquadramento giuridico.
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  8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per
    motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le
    amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la
    concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo
    delle aspettative.
  9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce
    dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.