Art. 19 Unioni civili

Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n.
76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le
medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.