Art. 20 Differenziazione premi individuali

  1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto
    dal sistema di valutazione dell’amministrazione, è attribuita una maggiorazione dei
    premi individuali, secondo la disciplina prevista nelle rispettive sezioni, che si
    aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente
    sulla base dei criteri selettivi.
  2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa,
    non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi
    attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
  3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota
    massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
  4. Per il personale delle istituzioni scolastiche, educative e dell’AFAM nonché per i
    ricercatori e tecnologi, resta fermo quanto previsto dall’art. 74, comma 4, del d.lgs. n.
    150 del 2009.