- In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle
assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi
in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a
livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili
concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale
e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono
proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento. - Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano
stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di
alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le
rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro
ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni
successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente
conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma
sulla premialità individuale. - Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al
comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati
congiuntamente, presso il MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI,
CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
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