Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

  1. In sede di Organismo paritetico di cui all’art. 9, le parti analizzano i dati sulle
    assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi
    in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
    significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di settore pubblicati a
    livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili
    concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale
    e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell’utenza, sono
    proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.
  2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano
    stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento di cui al comma 1 le risorse variabili di
    alimentazione dei fondi destinati ai trattamenti economici accessori, secondo le
    rispettive discipline di sezione, non possono essere incrementate, rispetto al loro
    ammontare riferito all’anno precedente; tale limite permane anche negli anni
    successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano stati effettivamente
    conseguiti. La contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma
    sulla premialità individuale.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, le Università inviano i dati di cui al
    comma 1 alla competente Direzione Generale del MIUR. Tali dati sono analizzati
    congiuntamente, presso il MIUR, da rappresentanti del Ministero, nonché di CRUI,
    CUN e CODAU e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.