- La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad
incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in
atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. - La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito
dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL;
c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che
costituiscono la parte sindacale. - E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai
diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al
comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie
di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel
rispetto della legge e del CCNL. - Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte
salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità
didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta
volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti
e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da
rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti
(ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi
nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del
personale docente, educativo ed ATA;
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a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
docente educativo ed ATA;
a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30
del CCNQ 4/12/2017;
a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei parametri indicati
al comma 7 di tale articolo.
b) a livello regionale:
b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di
lavoro;
b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione
e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro
l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte
processo immigratorio;
b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi
dell’art. 23;
b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di
livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma
1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la
quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del
personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione
della legge n. 146/1990;
c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
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c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano
nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica; - Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono
quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9. - Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono
quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4 - Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7,
la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la
durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre
il 30 novembre. - Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità
del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il
periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed
ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare
nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere
organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out.
37 - Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre
agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto
comma:
a) a livello nazionale e regionale:
a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8,
punto a2);
a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del
comma 5, punti a3) e b2);
a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere
sui fondi comunitari;
a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti,
relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
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