Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola

  1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad
    incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in
    atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
  2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
    a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle
    organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
    b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito
    dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
    firmatarie del presente CCNL;
    c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i
    rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che
    costituiscono la parte sindacale.
  3. E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai
    diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i contratti di cui al
    comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori la regolazione delle materie
    di loro pertinenza individuate nel successivo comma 4, o di loro parti specifiche, nel
    rispetto della legge e del CCNL.
  4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
    a) a livello nazionale:
    a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte
    salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità
    didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni
    dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta
    volontariamente; la contrattazione dovrà tener conto del vincolo dei posti vacanti
    e disponibili nell’ambito della dotazione organica dell’autonomia e dei posti da
    rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti
    (ATA) nonché dei concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi
    nell’ambito della relativa programmazione pluriennale;
    a2) i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni annuali del
    personale docente, educativo ed ATA;
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    a3)i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
    docente educativo ed ATA;
    a4) i criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 30
    del CCNQ 4/12/2017;
    a5) i criteri di riparto del fondo di cui all’art. 40 sulla base dei parametri indicati
    al comma 7 di tale articolo.
    b) a livello regionale:
    b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell’ambiente di
    lavoro;
    b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione
    e da Enti diversi dal MIUR, a livello d’istituto per la lotta contro
    l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte
    processo immigratorio;
    b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi
    dell’art. 23;
    b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
    b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate dal contratto di
    livello nazionale e nei limiti ivi previsti;
    c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
    c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
    c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
    c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma
    1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la
    quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai
    progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del
    personale;
    c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
    valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale
    docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
    c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la
    determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione
    della legge n. 146/1990;
    c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
    e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore
    conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
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    c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
    nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano
    nazionale di formazione dei docenti;
    c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in
    orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita
    lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
    c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
    tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi
    amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
  5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono
    quelle di cui ai punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5, c6, c7, c8, c9.
  6. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 7, sono
    quelle di cui ai punti a5, b2, c2, c3, c4
  7. Fermi restando i termini di cui all’art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7,
    la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la
    durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre
    il 30 novembre.
  8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
    a) a livello nazionale e regionale:
    a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
    a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità
    del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
    a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico; su tali materie, il
    periodo di confronto non può superare i cinque giorni;
    b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
    b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed
    ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare
    nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
    b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno
    dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
    b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
    b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere
    organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out.
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  9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre
    agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto
    comma:
    a) a livello nazionale e regionale:
    a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8,
    punto a2);
    a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del
    comma 5, punti a3) e b2);
    a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere
    sui fondi comunitari;
    a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti,
    relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.
    b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:
    b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
    b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.