Art. 23 Assemblee sindacali

  1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
    sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per
    dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
  2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e
    docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
  3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono
    indette con specifico ordine del giorno:
    a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
    rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
    b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità
    dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
    c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative
    del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
  4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine
    delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le
    assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello
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    delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
    scolastico.
  5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da
    quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui
    all’art. 7 (contrattazione integrativa) e con il vincolo di osservanza del minor disagio
    possibile per gli alunni.
  6. Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello
    di singola Istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La
    durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione
    integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il
    raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre
    nei limiti di cui al comma 1.
  7. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di
    dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
    giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti
    scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. La
    comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo
    dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
    staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine
    delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto,
    possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
    concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità
    di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o
    alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta
    entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
  8. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di
    avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di
    raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
    personale in servizio nell’orario dell’assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data
    dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore
    individuale ed è irrevocabile.
  9. Il dirigente scolastico:
    a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
    didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno
    dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
    disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
    dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
    b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
    totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale
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    tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola,
    e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
  10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
    svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne
    costituiscono il prerequisito.
  11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel
    caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
  12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del
    personale si applica il comma 3, fermo restando l’obbligo da parte dei soggetti
    sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la tempestiva
    affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante
    l’assemblea.
  13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la
    disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.