Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

  1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione
    negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo
    delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative
    sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria,
    fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in
    ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto
    alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure
    indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di
    luglio 2018.
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  2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal
    d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
    1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
    a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o
    studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la
    reiterazione, dei comportamenti;
    b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un
    vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
    2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
    a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali
    informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e
    le studentesse.
  3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto
    stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del
    1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui
    sono aggiunte le seguenti lettere:
    “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli
    studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la
    reiterazione;
    h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al
    personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o
    professionale”.