Art. 35 Incrementi degli stipendi tabellari

  1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono
    incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata
    Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
  2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del
    comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata
    Tabella B1.
  3. A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
    decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è
    conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.