Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi

  1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti
    dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole
    decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le
    vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
  2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli
    stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
    vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del
    personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
    vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri
    analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità
    sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C.,
    si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il
    conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.