- Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio
nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà
luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di
mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
sospensione della prestazione lavorativa. - L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti
dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è
corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018. - Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. - Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce
l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione,
nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in
relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non
applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori
o superiori ai quindici giorni.
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