Art. 37 Elemento perequativo

  1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 35 (Incrementi
    degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1,
    comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli
    retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è
    riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D1 e nelle misure ivi
    indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio
    nel periodo 1/3/2018 – 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici giorni dà
    luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di
    mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio
    tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
    sospensione della prestazione lavorativa.
  2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti
    dell’articolo 36 (Effetti dei nuovi stipendi) comma 2, secondo periodo ed è
    corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
    tabellare, per il periodo 1/3/2018-31/12/2018.
  3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto
    orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di
    interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
    corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
  4. Il personale destinatario di incarichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce
    l’elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un’unica soluzione,
    nell’ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione Scolastica, in
    relazione all’effettiva durata del servizio nel periodo indicato al comma 2, non
    applicando quanto previsto dal comma 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori
    o superiori ai quindici giorni.