Art. 40 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo,
    denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le seguenti risorse,
    nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni
    di legge:
    a) il Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del
    CCNL 7/8/2014;
    b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di
    educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva di cui all’art. 2, comma 2,
    secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
    c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui
    all’art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
    d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all’art. 2,
    comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
    e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
    forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2,
    comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;

f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui
all’art. 30 del CCNL 29/11/2007.

  1. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima
    decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti
    sulla base di disposizioni di legge:
    a) le risorse indicate nell’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107,
    ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale
    docente sulla base dei criteri indicati all’articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4)
    del presente CCNL;
    b) le risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei
    criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
  2. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale
    docente di cui all’art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per
    l’anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro,
    anche a valere sulle disponibilità dell’art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in
    misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
  3. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta
    finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
    a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del
    CCNL 29/11/2007;
    b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
    nell’avviamento alla pratica sportiva;
    c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

d) gli incarichi specifici del personale ATA;
e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge
n. 107/2011;
h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

  1. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma
    4, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 22, nei
    limiti e con le specificazioni di seguito indicate:
    a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei
    colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a
    quanto già destinato a tale utilizzo;

b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura
non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;
c) un finanziamento della valorizzazione dei docenti in misura pari alle risorse
residue dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015, secondo quanto previsto dal
comma 3;
d) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non
inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.

  1. Il contratto collettivo di cui al comma 5 è stipulato, di norma, con cadenza
    triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse
    disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate
    negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a
    finalità diverse da quelle originarie.
  2. Il contratto di cui al comma 5 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole
    istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:
    a) numero di punti di erogazione del servizio;
    b) dotazione organica;
    c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in
    relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
    d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
    e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità
    e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.