Art. 41 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola

  1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono
    recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche
    l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di
    nuove graduatorie.
  2. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
    “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
    all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge
    e delle relative disposizioni applicative.”
  3. Con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di
    prestazione dell’orario) , il primo capoverso è così sostituito:
    “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività
    inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale
    ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle
    proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei
    comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con
    disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7,
    comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.