- Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte,
ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che
necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane
annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs.
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di
articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di
articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL
16/10/2008. - I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1,
possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di
ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di
necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura
sanitaria pubblica o convenzionata. - Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il
personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. - I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano
la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono
cedere. - Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei
giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli
offerenti. - Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello
dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in
misura proporzionale tra tutti i richiedenti. - Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito
dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo
stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 48 e dei riposi compensativi
eventualmente maturati.
- Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di
riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità
che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. - Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano
nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità. - la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione,
anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione
del prossimo rinnovo contrattuale.