Art. 46 Ferie e riposi solidali

  1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte,
    ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che
    necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
    a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane
    annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs.
    n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di
    articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di
    articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
    b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 28 del CCNL
    16/10/2008.
  2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1,
    possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di
    ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna
    domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di
    necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura
    sanitaria pubblica o convenzionata.
  3. Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il
    personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
  4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano
    la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono
    cedere.
  5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei
    giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli
    offerenti.
  6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello
    dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in
    misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
  7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito
    dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo

stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 48 e dei riposi compensativi
eventualmente maturati.

  1. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di
    riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità
    che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
    rispetto delle relative discipline contrattuali.
  2. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o
    parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano
    nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
  3. la presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione,
    anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione
    del prossimo rinnovo contrattuale.