Art. 47 Permessi retribuiti

  1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
    documentare debitamente:
    a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
    prove: giorni otto all’anno;
    b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
    grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni
    tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.
  2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione
    del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data
    in cui è stato contratto il matrimonio.
  3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
    dell’anzianità di servizio.
  4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
    compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
    richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  5. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 1, primo e secondo alinea e comma
    3 del CCNL del comparto Università del 16/10/2008.