Art. 48 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

  1. Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le
    esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi
    personali o familiari.
  2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
    a) non riducono le ferie;
    b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora ;
    c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
    d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
    permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
    con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
    e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
    lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
    dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
    f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
    previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
  3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
    compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
    richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
    delle ore di permesso di cui al comma 1.
  5. Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 2, del CCNL del comparto
    Università del 16/10/2008.