- Al dipendente, possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi
personali o familiari. - I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora ;
c) sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. - Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. - In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1. - Il presente articolo sostituisce l’art. 30, comma 2, del CCNL del comparto
Università del 16/10/2008.
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