Art. 5 Informazione

  1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e
    dei relativi strumenti.
  2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di
    legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di
    dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al
    fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di
    confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
  3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a
    consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di
    procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da
    adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
  4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli
    prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la
    loro attivazione.
  5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del
    confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo
    nazionale di lavoro.
  6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data
    dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche
    all’avvio dell’anno scolastico.