Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

  1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che
    obbligano reciprocamente le parti.
  2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive
    interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui
    al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette
    giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione
    autentica è di trenta giorni dall’inizio delle trattative. L’eventuale accordo sostituisce
    la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo.
  3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie
    indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
    modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
  4. L’amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista,
    entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
  5. L’amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l’avvio del negoziato,
    entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di
    aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
  6. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento
    indicati dall’art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative,
    eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia
    raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
    e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
  7. Qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni
    ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità
    dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8,
    l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie
    oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
    trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine
    minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n.
    165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
  8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa
    con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
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    dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del d. lgs.
    165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti,
    corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro
    dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la
    trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza
    rilievi, l’organo competente dell’amministrazione può autorizzare il presidente della
    delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
  9. Ai sensi dell’art. 40 bis, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, le amministrazioni ivi
    previste, conclusa la procedura di controllo interno di cui al comma 8, trasmettono
    entro dieci giorni l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata da una
    apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai
    competenti organi di controllo previsti dal comma 8, alla Presidenza del Consiglio dei
    Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
    finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano,
    congiuntamente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la compatibilità
    economico-finanziaria. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di
    richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla
    stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le
    parti riprendono le trattative.
  10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
    modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
    efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi
    contratti collettivi integrativi.
  11. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all’ARAN ed al
    CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto
    collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7,
    corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
  12. E’ istituito presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL, senza
    nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a
    composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui
    ciascuna amministrazione adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell’art. 40,
    comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L’Osservatorio verifica altresì che tali atti siano
    adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità
    dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni,
    emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di
    cui al presente comma è sede di confronto su temi contrattuali che assumano una
    rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
  13. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle
    specifiche sezioni.