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giovedรฌ, Novembre 21, 2024

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Funzionari E.Q., le prestazioni aggiuntive devono essere retribuite

Secondo il parere dellโ€™Aran per gli ex Dsga รจ previsto un orario onnicomprensivo ed รจ vietato il recupero compensativo. La Uil ricorda che si tratta di un diritto e che tale divieto non รจ previsto nel contratto di lavoro.

La questione delle ore aggiuntive per i funzionari E.Q. (ex DSGA) non puรฒ essere affrontata con unโ€™interpretazione unilaterale da parte dellโ€™ARAN, che impone il divieto sia al pagamento che al recupero compensativo delle stesse.

Il CCNL, se da un lato prevede che lโ€™attribuzione dellโ€™indennitร  di parte variabile โ€œassorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedentiโ€ (Art. 56 comma 1 CCNL 19/21), dallโ€™altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.

Lo stesso parere fornito dallโ€™ARAN testualmente recita โ€โ€ฆ ne consegue che lโ€™impossibilitร  di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA โ€“ in quanto inclusa nellโ€™onnicomprensivitร  dellโ€™indennitร  dallo stesso percepita โ€“ fa venir meno anche la possibilitร  di richiedere una misura alternativaโ€โ€ฆ
Mentre il divieto di pagamento รจ chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilitร  di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non prevista dal contratto di lavoro.

A nostro avviso, la possibilitร  del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA compresi gli ex DSGA.
Contrariamente ci troveremmo in presenza di un funzionario E.Q. a cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono lโ€™orario dโ€™obbligo ma a costo zero.

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