Secondo il parere dellโAran per gli ex Dsga รจ previsto un orario onnicomprensivo ed รจ vietato il recupero compensativo. La Uil ricorda che si tratta di un diritto e che tale divieto non รจ previsto nel contratto di lavoro.
La questione delle ore aggiuntive per i funzionari E.Q. (ex DSGA) non puรฒ essere affrontata con unโinterpretazione unilaterale da parte dellโARAN, che impone il divieto sia al pagamento che al recupero compensativo delle stesse.
Il CCNL, se da un lato prevede che lโattribuzione dellโindennitร di parte variabile โassorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedentiโ (Art. 56 comma 1 CCNL 19/21), dallโaltro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.
Lo stesso parere fornito dallโARAN testualmente recita โโฆ ne consegue che lโimpossibilitร di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA โ in quanto inclusa nellโonnicomprensivitร dellโindennitร dallo stesso percepita โ fa venir meno anche la possibilitร di richiedere una misura alternativaโโฆ
Mentre il divieto di pagamento รจ chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilitร di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non prevista dal contratto di lavoro.
A nostro avviso, la possibilitร del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA compresi gli ex DSGA.
Contrariamente ci troveremmo in presenza di un funzionario E.Q. a cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono lโorario dโobbligo ma a costo zero.